Art. 137 — Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

TITOLO IV — GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Testo in vigore dal 30 giugno 2003. Fonte: Normattiva.

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.

2. I competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente. (10) (15)

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