Segnali complementari, segnali temporanei e di cantiere

I segnali complementari integrano gli altri: delineatori di margine e di curva, dispositivi retroriflettenti sugli ostacoli, rallentatori di velocità, dissuasori di sosta. A questi si aggiunge il segnalamento temporaneo dei cantieri, che ha regole proprie — a partire dal fondo giallo — e che prevale sulla segnaletica permanente per tutta la durata dei lavori.

Cosa dice la legge

I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto: a) il tracciato stradale; b) particolari curve e punti critici; c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

art. 42 C.d.S. — Segnali complementari

Articoli di riferimento

art. 30 Reg. C.d.S. — Segnalamento temporaneo

1. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice.

2. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo.

3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

4. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada. Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.

Fig. II 382 — TABELLA LAVORI

Fig. II 382 — TABELLA LAVORI

6. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II.382) recante le seguenti indicazioni:

a) ente proprietario o concessionario della strada;

b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;

c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;

d) inizio e termine previsto dei lavori;

e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza le misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario responsabile. L'adozione delle misure per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore, deve essere ratificata dall'autorità competente; se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine è di settantadue ore. In caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entità, cioè in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale o calamità naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalle presenti norme senza adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori e alla fine dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione, a cura dell'ente proprietario o concessionario della strada.

8. Nel caso di cantieri che interessino la sede di autostrade, di strade extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o di quartiere, i lavori devono essere svolti in più turni, anche utilizzando l'intero arco della giornata, e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente più ampia e che non rivestano carattere di urgenza devono essere realizzati nei periodi annuali di minore traffico.

9. Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali sopraindicate deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento stesso.

Fig. II 383 — LAVORI

Fig. II 383 — LAVORI

Presegnala lavori in corso o cantieri di lavoro o depositi temporanei di materiali o macchinari.

art. 31 Reg. C.d.S. — Segnalamento e delimitazione dei cantieri

1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.

2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (fig. II.383) corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali.

3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali:

a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite massimo di velocità (fig. II.50);

b) segnali di obbligo: 1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c); 2) preavviso di direzione obbligatoria (figure II.80/d, II.80/e); 3) direzioni consentite (figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c); 4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a, II.82/b); 5) passaggi consentiti (fig. II.83);

Fig. II 384 — STRETTOIA SIMMETRICA

Fig. II 384 — STRETTOIA SIMMETRICA

c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386) e doppio senso di circolazione (fig. II.387);

Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata su ambedue i lati per la presenza di un cantiere stradale.

Fig. II 387 — DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Fig. II 387 — DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Presegnala un tratto di strada con doppio senso di circolazione sulla stessa carreggiata per la presenza di un cantiere stradale, quando nel tratto precedente era a senso unico.

d) chiusura di una o più corsie (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (figure II.412/a, II.413/a, II.413/b) e rientro in carreggiata (figure II.412/b, II.413/c);

e) segnali di fine prescrizione (figg. II.70, II.71, II.72, II.73).

4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:

a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale;

Fig. II 388 — MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

Fig. II 388 — MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388);

Presegnala un pericolo costituito dalla presenza di macchine operatrici, pale meccaniche, escavatori, uscita di autocarri, ecc. che possono interferire con il traffico ordinario in presenza di un cantiere stradale.

Fig. II 389 — STRADA DEFORMATA

Fig. II 389 — STRADA DEFORMATA

c) strada deformata (fig. II.389);

Presegnala un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare per la presenza di un cantiere stradale.

Fig. II 390 — MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA

Fig. II 390 — MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA

d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390);

Presegnala la presenza sulla pavimentazione di ghiaia, pietrisco, graniglia, od altro materiale instabile che può diminuire pericolosamente l'aderenza del veicolo od essere proiettato a distanza, per la presenza di un cantiere stradale.

Fig. II 391 — SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO

Fig. II 391 — SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO

e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391);

Presegnala un pericolo dovuto alla temporanea mancanza della segnaletica orizzontale, ovvero lavori di tracciamento in corso sul tronco stradale della lunghezza indicata dal pannello integrativo modello II 2 abbinato.

f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.

5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni locali, sono i seguenti:

a) le barriere;

b) i delineatori speciali;

c) i coni e i delineatori flessibili;

d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi;

e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.

6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e), l'ente proprietario o concessionario deve presentare tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici indicando la necessità od opportunità del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalità di tali segnalamenti e della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo deve essere apposto. L'Ispettorato generale, se del caso, autorizza il segnalamento in tempo utile e con lo stesso provvedimento autorizzatorio può apportare modifiche di carattere tecnico o temporale.

Fig. II 385 — STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA

Fig. II 385 — STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA

Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro per la presenza di un cantiere stradale.

Fig. II 386 — STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA

Fig. II 386 — STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA

Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro per la presenza di un cantiere stradale.

art. 32 Reg. C.d.S. — Barriere

1. Le barriere segnalano i limiti dei cantieri stradali; sono disposte parallelamente al piano stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni idonei. Sono obbligatorie sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio. Possono essere sostituite con elementi idonei di pari efficacia, purché approvati dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e in conformità alle direttive da esso impartite.

2. Lungo i lati longitudinali le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito. Possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal Ministero dei lavori pubblici ... .

3. Le barriere sono di due tipi: "normale" e "direzionale".

Fig. II 392 — BARRIERA NORMALE

Fig. II 392 — BARRIERA NORMALE

4. La barriera "normale" (fig. II.392) è colorata a strisce alternate oblique bianche e rosse. La larghezza delle strisce rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle strisce bianche. Deve avere un'altezza non inferiore a 20 cm e deve essere posta parallelamente al piano stradale con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra in posizione tale da renderla visibile anche in presenza di altri mezzi segnaletici di pre-segnalamento.

Fig. II 393/a — BARRIERA DIREZIONALE

Fig. II 393/a — BARRIERA DIREZIONALE

5. La barriera "direzionale" (fig. II.393/a) è colorata sulla faccia utile con bande alternate bianche e rosse a punta di freccia. Le punte delle frecce devono essere rivolte nella direzione della deviazione. Deve avere una dimensione "normale" non inferiore a 60 x 240 cm e "grande" di 90 x 360 cm, oppure deve essere composta da almeno quattro moduli di dimensione normale 60 x 60 cm o grande 90 x 90 cm, (fig. II.395) posti orizzontalmente con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra, preceduti e seguiti da un segnale di passaggio obbligatorio (fig. II.393/b). La larghezza delle zone rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle zone bianche. Per quelle in uso nei centri abitati le dimensioni possono essere ridotte alla metà.

Fig. II 393/b — BARRIERA DIREZIONALE

Fig. II 393/b — BARRIERA DIREZIONALE

In alternativa alla barriera direzionale di figura II 393/a può essere adottato lo schema in figura. Realizza la chiusura della corsia mediante impiego di delineatori modulari di curva provvisoria e di segnali di "Passaggio Obbligatorio". I moduli a punta di freccia vanno posizionati, col bordo inferiore, ad una altezza minima di 80 cm da terra.

art. 33 Reg. C.d.S. — Delineatori speciali

1. I delineatori speciali sono dei seguenti tipi:

Fig. II 394 — PALETTO DI DELIMITAZIONE

Fig. II 394 — PALETTO DI DELIMITAZIONE

a) PALETTO DI DELIMITAZIONE (fig. II.394). Esso deve essere usato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro. Deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada cui è rivolto. L'intervallo tra i paletti non deve essere superiore a 15 m. Il paletto è colorato sulla faccia con bande alternate bianche e rosse. Quelle rosse hanno una larghezza pari a 1,2 volte quelle bianche. Le dimensioni minime sono di 20 x 80 cm ed il sostegno deve assicurare un'altezza del bordo inferiore di almeno 30 cm da terra;

Fig. II 395 — DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA

Fig. II 395 — DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA

b) DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA (fig. II.395). Esso deve essere usato in più elementi per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m e deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada. L'intervallo tra i delineatori temporanei deve essere contenuto nei seguenti valori: Raggio della curva Spaziamento longitudinale (in metri) (in metri) - - fino a 30 5 da 30 a 50 10 da 50 a 100 15 da 100 a 200 20 Il delineatore presenta sulla faccia un disegno a punta di freccia bianca su fondo rosso. La dimensione "normale" è 60 x 60 cm, quella "grande" è di 90 x 90 centimetri.

art. 34 Reg. C.d.S. — Coni e delineatori flessibili

Fig. II 396 — CONO

Fig. II 396 — CONO

1. Il CONO (fig. II.396) deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore ai due giorni , per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti di blocco, la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. Il cono deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica. È di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettenti; le dimensioni, nelle tre versioni e in tutte le sue parti, sono specificate nelle figure. Il cono deve avere una adeguata base di appoggio appesantita dall'interno o dall'esterno per garantirne la stabilità in ogni condizione. La frequenza di posa è di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva. Nei centri abitati la frequenza è dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico.

Fig. II 397 — DELINEATORI FLESSIBILI

Fig. II 397 — DELINEATORI FLESSIBILI

2. Il DELINEATORE FLESSIBILE (fig. II.397) deve essere usato per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni. Il delineatore flessibile, lamellare o cilindrico, deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica; è di colore rosso con inserti o anelli di colore bianco retroriflettenti; ha dimensioni come specificato nelle figure. La base deve essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione. I delineatori flessibili, se investiti dal traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi dalla pavimentazione. La frequenza di posa è la stessa dei coni.

3. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per i coni e per i delineatori flessibili sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

art. 35 Reg. C.d.S. — Segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi

1. I segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi salvo i casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione. In tali casi si applicano i dispositivi di cui al comma 6. I segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare i conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio ed in prossimità di anomalie planimetriche derivanti dall'esistenza di lavori stradali.

2. I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono essere antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 5 mm dal piano della pavimentazione. Nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua.

3. Tali segnali devono poter essere rimossi integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessità di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione. L'obbligo non sussiste se è previsto il rifacimento della pavimentazione.

4. I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di lavori stradali sono le strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le corsie, le strisce trasversali per indicare il punto di arresto nei sensi unici alternati regolati da semafori, le frecce direzionali o le iscrizioni con la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica orizzontale permanente.

5. Le caratteristiche tecniche e di qualità dei materiali costituenti la segnaletica orizzontale temporanea e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di cui al comma 6, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

6. I dispositivi retroriflettenti integrativi possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali temporanei in situazioni particolarmente pericolose. Essi devono riflettere luce di colore giallo e non devono avere un'altezza superiore a 2,5 cm. Sono applicati con idoneo adesivo di sicurezza od altri sistemi di ancoraggio alla pavimentazione, in modo da evitare distacchi, in conseguenza della sollecitazione del traffico. Devono poter essere facilmente rimossi senza produrre danni al manto stradale conformemente a quanto disposto dall'articolo 30, comma 5. La frequenza di posa massima di tali dispositivi è di 12 m in rettilineo e di 3 m in curva. Altri mezzi di segnalamento temporaneo in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti possono essere impiegati previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici, in conformità alle direttive da esso impartite. Al riguardo si applica la disposizione dell'articolo 31, comma 6.

art. 36 Reg. C.d.S. — Visibilità notturna

1. La visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali è regolamentata nell'articolo 79.

2. Per quanto concerne le barriere ed i delineatori speciali, la visibilità notturna deve essere assicurata secondo quanto stabilito dall'articolo 79, comma 8.

3. Per quanto concerne i delineatori flessibili ed i coni, la visibilità notturna deve essere assicurata dalla rifrangenza almeno delle parti bianche, con materiali aventi valori del coefficiente areico di intensità luminosa non inferiori a quelli delle pellicole di classe 2 di cui all'articolo 79, comma 10.

4. I segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi integrativi dei segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato.

5. Le caratteristiche fotometriche e colorimetriche dei segnali orizzontali temporanei e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di detti segnali sono stabilite dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 35, comma 5.

6. Ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla. , Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale "LAVORI" (fig. II.383) deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa.

7. Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli).

8. I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera. È consentito l'impiego di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in situazioni di emergenza in condizioni di scarsa visibilità .

9. I dispositivi luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8 sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

art. 37 Reg. C.d.S. — Persone al lavoro

1. Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.

2. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.

3. In caso di interventi di breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.

4. Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

art. 38 Reg. C.d.S. — Veicoli operativi

Fig. II 398 — PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI

Fig. II 398 — PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI

1. I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento se esposti al traffico, , devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato (fig. II.398). Il pannello e il segnale "PASSAGGIO OBBLIGATORIO" devono essere realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2 come previsto all'articolo 79, comma 10. Questo tipo di segnalazione deve essere usato anche dai veicoli che per la natura del carico o la massa o l'ingombro devono procedere a velocità particolarmente ridotta. In questi casi, detti veicoli devono essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti.

2. I veicoli operativi, anche se sono fermi per compiere lavori di manutenzione di brevissima durata quali la sostituzione di lampadine della pubblica illuminazione o rappezzi al manto stradale, devono essere presegnalati con opportuno anticipo:

a) sulle strade urbane con il preavviso LAVORI (fig. II.383) e, qualora opportuno, con i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduti dai segnali DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), STRETTOIA (figg. II.384, II.385 o II.386), SENSO UNICO ALTERNATO (figg. II.41 e II.45) e LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50) se il limite è inferiore a 50 km/h;

b) sulle strade extra-urbane con i segnali di cui alla lettera a) con i segnali di LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ a scalare e i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO in numero sufficiente a delineare l'eventuale incanalamento del traffico a monte.

art. 39 Reg. C.d.S. — Cantieri mobili

1. Un cantiere stradale si definisce "mobile" se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche km/h.

2. Il segnalamento di un cantiere mobile su strade con almeno due corsie per senso di marcia consiste in un:

Fig. II 399/a — PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE

Fig. II 399/a — PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE

a) PRESEGNALAMENTO disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori, ovvero anche su un primo veicolo a copertura e protezione anticipata e, comunque, ad una distanza che consenta ai conducenti una normale manovra di decelerazione in rapporto alla velocità che gli stessi possono mantenere sia in via legale che in via di fatto sulla tratta stradale considerata. La segnaletica di preavviso posta sulla banchina (nei due sensi se necessario) è costituita generalmente di un cartello composito contenente il segnale LAVORI, il segnale CORSIE DISPONIBILI, il pannello integrativo indicante la distanza del cantiere (figg. II.399/a e II.399/b), ed eventuali luci gialle lampeggianti. La segnaletica di preavviso posta su un veicolo di protezione anticipata può assumere la configurazione di SEGNALE MO- BILE DI PREAVVISO (figg. II.400);

Fig. II 400 — SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO

Fig. II 400 — SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO

È posizionato su un veicolo a protezione anticipata del cantiere e in movimento coordinato con l'avanzamento dello stesso. Il segnale di corsie disponibili inserito è uno di quelli di Fig. II 411/a o 411/b secondo la necessità. L'ordine di accensione delle luci gialle può far assumere alle stesse la figura di triangolo lampeggiante. Rappresenta una configurazione alternativa o aggiuntiva a quella di Fig. II 399/a o Fig. II 399/b.

Fig. II 401 — SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE

Fig. II 401 — SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE

b) SEGNALAMENTO DI LOCALIZZAZIONE posto a terra e spostato in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Il segnale assume la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE (fig. II.401), costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. La segnaletica "sul posto" comprende anche la delimitazione della zona di lavoro con coni o paletti, questi ultimi eventualmente integrati da luci gialle lampeggianti. Il SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE può essere sistemato su un veicolo di lavoro, oppure su un carrello trainato dal veicolo stesso, ovvero posto su un secondo veicolo di accompagnamento. In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata .

3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile può presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui all'articolo 79, comma 10. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla attività di un veicolo operativo, segnalato come previsto all'articolo 38, comma 1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all'articolo 31, comma 2, può essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera b).

Fig. II 399/b — PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE

Fig. II 399/b — PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE

È una composizione alternativa del segnale di Fig. II 399/a con le medesime condizioni di impiego. Misura ridotta.

Fig. II 408 — PREAVVISO DI DEVIAZIONE

Fig. II 408 — PREAVVISO DI DEVIAZIONE

Esemplifica una limitazione di transito lungo un tronco di strada, vietandolo ai veicoli aventi una massa totale superiore a 7,0 t. ed indica l'itinerario alternativo percorribile da parte di tali veicoli.

art. 40 Reg. C.d.S. — Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali

1. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.

2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'articolo 32, comma 2.

3. Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm(Elevato al Quadrato), opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.

4. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al comma 3.

Fig. II 402 — BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI

Fig. II 402 — BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI

5. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig. II.402).

art. 41 Reg. C.d.S. — Limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali

1. Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada. Il LIMITE DI VELOCITÀ deve essere posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto. Il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h. Quando sia opportuno limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare.

2. Alla fine della zona lavori o del cantiere, se è apposto il segnale VIA LIBERA, non occorre quello di FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ. È invece necessario il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ se altri divieti restano in vigore. Se una limitazione di velocità diversa permane anche dopo la fine della zona lavori, è sufficiente installare il segnale col nuovo limite senza porre quello di FINE LIMITE PRECEDENTE.

art. 42 Reg. C.d.S. — Strettoie e sensi unici alternati

1. Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni previste (figg. II.384, II.385 e II.386). Se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia.

2. Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi del comma 3.

3. Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza inferiore a 5,60 m può essere regolato in tre modi:

a) TRANSITO ALTERNATO A VISTA. Deve essere installato il segnale negativo DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II.41) dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare. Reciprocamente l'altro segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II.45) dà la priorità a quel senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;

Fig. II 403 — PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI

Fig. II 403 — PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI

b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI. Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema è legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette sono circolari (fig. II.403) del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivi meccanici;

Fig. II 404 — SEMAFORO

Fig. II 404 — SEMAFORO

c) TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI. Quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per la lunghezza della strettoia o a causa della non visibilità reciproca tra le due estremità della strettoia stessa, il senso alternato deve essere regolato da due semafori comandati a mano o con funzionamento automatico. Nel caso di cicli a tempo fisso, la fase di rosso non deve superare i 2', salvo casi eccezionali di strettoie di grande lunghezza. Fuori dei centri abitati l'impianto semaforico deve essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo SEMAFORO (fig. II.404) con una luce gialla lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo. Il collegamento "semaforo-centralino-semaforo" può avvenire via cavo o via radio o con altri sistemi che comunque garantiscano l'affidabilità del collegamento . Il semaforo va posto sul lato destro, all'altezza della striscia di arresto temporanea. Se il traffico in approccio può disporsi su più file, il semaforo deve essere ripetuto a sinistra, sulla linea di separazione dei sensi di marcia. La messa in funzione di un impianto semaforico per transito alternato deve essere autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada, che ha la facoltà di stabilire o modificare la durata delle fasi, in relazione alle situazioni di traffico.

art. 43 Reg. C.d.S. — Deviazioni di itinerario

1. Si ha una deviazione di itinerario quando tutto il traffico o parte di esso viene trasferito su una sede diversa (itinerario deviato) dall'itinerario normale. Le deviazioni possono essere obbligatorie (deviazione vera e propria) oppure facoltative (itinerario raccomandato). Qualsiasi deviazione può essere decisa ed autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada interrotta. Qualora l'itinerario deviato coinvolga altri enti proprietari o concessionari occorrono l'accordo e l'intesa preventivi di tutti gli enti interessati.

2. La segnaletica di indicazione necessaria è la seguente:

Fig. II 405 — PREAVVISO DI DEVIAZIONE

Fig. II 405 — PREAVVISO DI DEVIAZIONE

a) PREAVVISO DI DEVIAZIONE (fig. II.405) da porre a 100 m sulla viabilità ordinaria e da porre a 300 m ed a 150 m sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (fig. II.406);

Fig. II 406 — PREAVVISO DI DEVIAZIONE

Fig. II 406 — PREAVVISO DI DEVIAZIONE

Il pannello è da impiegare nei casi in cui la zona di deviazione ricade nell'area di uno svincolo; entro l'inserto, il cui colore di fondo è quello caratteristico del tipo di uscita, va riportata la denominazione dell'uscita ed a sinistra in alto il capostrada o la direzione geografica principale (Nord, Sud, etc.).

b) SEGNALI DI DIREZIONE da porre in corrispondenza delle intersezioni (figg. II.407/a e II.407/b);

c) in caso di limitazioni di sagoma o di massa sull'itinerario normale, devono essere installati, alla intersezione che precede il cantiere, PREAVVISI DI DEVIAZIONE sui quali sono inseriti i simboli relativi alle limitazioni, per segnalare l'itinerario deviato (fig. II.408);

Fig. II 409/a — PREAVVISO DEVIAZIONE AUTOCARRI OBBLIGATORIA

Fig. II 409/a — PREAVVISO DEVIAZIONE AUTOCARRI OBBLIGATORIA

d) una deviazione obbligatoria solo per una o più particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. II.409/a, II.409/b);

Fig. II 410/a — PREAVVISO DEVIAZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA

Fig. II 410/a — PREAVVISO DEVIAZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA

e) una deviazione facoltativa solo per una o più particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE CONSIGLIATA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. II.410/a, II.410/b).

3. Sulle strade a carreggiate separate con due o più corsie per senso di marcia vanno impiegati i seguenti segnali di indicazione per la disponibilità e l'uso delle corsie:

Fig. II 411/a — SEGNALE DI CORSIA CHIUSA (CHIUSURA CORSIA DI SINISTRA)

Fig. II 411/a — SEGNALE DI CORSIA CHIUSA (CHIUSURA CORSIA DI SINISTRA)

a) il segnale CORSIA O CORSIE CHIUSE (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d) deve essere impiegato quando, su una carreggiata a due o più corsie, si riduce il numero di quelle disponibili nel senso di marcia. La chiusura di due o più corsie deve essere sfalsata nello spazio in modo da operare la chiusura di una corsia per volta. La rappresentazione grafica del simbolo varia secondo la situazione stradale ed il numero di corsie interessate. Il segnale può essere preceduto dal preavviso, costituito dallo stesso segnale corredato da un pannello integrativo indicante la distanza dal punto in cui è localizzata la chiusura;

Fig. II 412/a — SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

Fig. II 412/a — SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

b) il segnale CARREGGIATA CHIUSA (figg. II.412/a, II.413/az, II. 413/b) deve essere impiegato quando su una strada a carreggiate separate, una di esse viene chiusa al traffico;

Fig. II 412/b — SEGNALE DI RIENTRO IN CARREGGIATA

Fig. II 412/b — SEGNALE DI RIENTRO IN CARREGGIATA

c) il segnale RIENTRO IN CARREGGIATA (figg. II.412/b, II.413/c) deve essere impiegato per indicare il ripristino delle condizioni viabili normali;

Fig. II 414 — USO CORSIE DISPONIBILI

Fig. II 414 — USO CORSIE DISPONIBILI

d) il segnale USO CORSIE può essere impiegato per indicare l'utilizzo delle corsie disponibili per le diverse categorie di veicoli (fig. II.414).

4. La segnaletica di prescrizione necessaria è la seguente:

a) segnali DARE PRECEDENZA oppure FERMARSI E DARE PRECEDENZA (secondo le condizioni di visibilità) a tutte le intersezioni del percorso deviato, qualora la strada interrotta goda del diritto di precedenza;

b) segnali DIVIETO DI TRANSITO, DIREZIONE OBBLIGATORIA, barriere direzionali nel numero necessario;

c) segnalamento del possibile accesso ai residenti lungo la strada interrotta, ma in modo da escludere dubbi od esitazioni per il traffico a transito vietato.

Fig. II 407 — SEGNALI DI DIREZIONE

Fig. II 407 — SEGNALI DI DIREZIONE

Il segnale a) ha funzione di conferma della deviazione prevista dal segnale di Fig. II 405 per deviazioni di limitata lunghezza. Il gruppo segnaletico b) ha la funzione di conferma delle direzioni previste dal segnale di Fig. II 406. Il colore di fondo del segnale in basso è quello caratteristico del tipo di uscita.

Fig. II 409/b — DIREZIONE AUTOCARRI OBBLIGATORIA

Fig. II 409/b — DIREZIONE AUTOCARRI OBBLIGATORIA

Segnale composito che segnala, in avvicinamento ad un cantiere stradale, la direzione obbligatoria per autotreni ed autoarticolati.

Fig. II 410/b — DIREZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA

Fig. II 410/b — DIREZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA

Segnala, in avvicinamento ad un cantiere stradale, la direzione consigliata per i veicoli di trasporto di cose di massa complessiva superiore a 3,5 t.

Fig. II 411/b — SEGNALE DI CORSIA CHIUSA (CHIUSURA CORSIA DI SINISTRA)

Fig. II 411/b — SEGNALE DI CORSIA CHIUSA (CHIUSURA CORSIA DI SINISTRA)

Fig. II 411/c — SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

Fig. II 411/c — SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

Indica la possibilità di proseguire dritto o su una delle corsie della carreggiata opposta per la presenza di una deviazione in corrispondenza di un cantiere stradale. Formato ridotto 90 x 135 cm; formato normale 135 x 200 cm.

Fig. II 411/d — SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

Fig. II 411/d — SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

Indica la deviazione, in parallelo, su corsie adiacenti per la presenza di una deviazione in corrispondenza di un cantiere stradale. Formato ridotto 90 x 135 cm; formato normale 135 x 200 cm.

Fig. II 413/a — SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

Fig. II 413/a — SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

Indica la chiusura della carreggiata con conseguente deviazione, in parallelo, su due corsie della carreggiata opposta. Formato normale 180 x 200 cm.

Fig. II 413/b — SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

Fig. II 413/b — SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

Indica la chiusura della carreggiata con conseguente deviazione, in parallelo, su due corsie della carreggiata opposta. Formato ridotto 135 x 200 cm. Da impiegare laddove motivi di spazio impediscono l'uso del segnale normale.

Fig. II 413/c — SEGNALE DI RIENTRO IN CARREGGIATA

Fig. II 413/c — SEGNALE DI RIENTRO IN CARREGGIATA

Indica il rientro, in parallelo, nella carreggiata normale di marcia. Formato ridotto 90 x 135 cm; formato normale 135 x 200 cm.

art. 68 Reg. C.d.S. — Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti

1. I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all'articolo 25, comma 3, del codice, devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.

2. Su ciascuno degli spigoli verticali del cassonetto devono essere apposti pannelli di pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse, per una superficie complessiva utile per cassonetto, non inferiore a 3.200 cm(Elevato al Quadrato) comunque frazionabili (fig. II.479/a). Le pellicole rifrangenti devono possedere i requisiti colorimetrici e fotometrici stabiliti nel disciplinare di cui all'articolo 79, comma 9. Nelle zone urbane, ove coesistono elevati volumi di traffico e fonti di disturbo luminose o alto livello di luminosità ambientale, le pellicole rifrangenti devono di norma essere della classe 2 di cui all'articolo 79, comma 10.

3. Quando, per conformazione del cassonetto e per disposizione delle attrezzature accessorie, la segnaletica di cui al comma 2 non può essere applicata, essa può essere sostituita con quattro pannelli ridotti, ciascuno di superficie di 20 x 20 cm in modo da realizzare una superficie totale di segnalazione non inferiore a 1.600 cm(Elevato al Quadrato) (fig. II.479/b). In questa ipotesi, i cassonetti devono essere ubicati in aree riservate destinate a parcheggio fuori della carreggiata o entro la stessa.

4. I cassonetti che non siano dotati della segnaletica di cui ai commi 2 e 3 devono essere ubicati in sede propria.

5. Ove il cassonetto venga collocato ai margini della carreggiata l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme all'articolo 152, comma 2.

Fig. II 479 — DISPOSITIVI RIFRANGENTI PER EVIDENZIARE LA PRESENZA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Fig. II 479 — DISPOSITIVI RIFRANGENTI PER EVIDENZIARE LA PRESENZA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

art. 172 Reg. C.d.S. — Generalità e suddivisioni

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del codice, sono segnali complementari i dispositivi e mezzi segnaletici atti a fornire ai conducenti le informazioni utili alla determinazione della traiettoria di marcia nelle varie situazioni stradali ed alla percezione di ostacoli posti in prossimità o entro la carreggiata, nonché quelli atti a rafforzare l'efficacia dei normali segni sulla carreggiata.

2. I segnali complementari si suddividono in:

a) delineatori normali di margine;

b) delineatori speciali;

c) mezzi e dispositivi per segnalare gli ostacoli;

d) isole di traffico.

art. 173 Reg. C.d.S. — Delineatori normali di margine

Fig. II 463 — DELINEATORI NORMALI DI MARGINE

Fig. II 463 — DELINEATORI NORMALI DI MARGINE

1. I delineatori normali di margine (fig. II.463) devono essere installati lungo quei tronchi stradali, fuori dei centri abitati, nei quali la velocità locale predominante, l'andamento planoaltimetrico o le condizioni climatiche locali rendono necessario visualizzare a distanza l'andamento dell'asse stradale.

2. Su tratti di strada omogenei l'installazione dei delineatori deve essere continuativa, evitando installazioni saltuarie e usando lo stesso tipo di delineatore.

3. I delineatori devono essere spaziati di una distanza costante in rettilineo, al massimo 50 m, ed infittiti in curva con criterio differenziale in relazione al raggio di curvatura. Gli intervalli di posa devono comunque essere il più possibile uniformi sullo stesso tratto di strada, in modo da costituire una guida ottica omogenea.

4. Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla seguente tabella: Raggio della curva Spaziamento longitudinale (metri) (metri) __ __ Fino a 30 . . . . . . . 6 da 30 a 50. . . . . . . 8 da 50 a 100 . . . . . . 12 da 100 a 200. . . . . . 20 da 200 a 400. . . . . . 30 oltre 400 . . . . . . . intervallo adottato in rettilineo La spaziatura deve essere adeguatamente ridotta anche in rettilineo in zone abitualmente nebbiose.

5. Devono essere collocati al limite esterno della banchina e comunque a non meno di 50 cm dal bordo esterno della carreggiata.

6. L'altezza fuori terra del delineatore deve essere compresa fra 70 e 110 cm; la sezione, preferibilmente trapezoidale con spigoli arrotondati, deve potersi inscrivere in un rettangolo di 10 x 12 cm con lato minore parallelo all'asse stradale.

7. I delineatori devono essere di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, nella quale devono essere inseriti elementi rifrangenti volti verso le correnti di traffico interessate, con le seguenti modalità:

a) nelle strade o carreggiate a senso unico: nel delineatore di destra, deve apparire un solo elemento rifrangente di colore giallo della superficie minima di 60 cm(Elevato al Quadrato); nel delineatore di sinistra devono apparire due elementi rifrangenti gialli posti in verticale ed opportunamente distanziati fra loro, ciascuno con superficie attiva minima di 30 cm(Elevato al Quadrato);

b) nelle strade a doppio senso di marcia: sul lato destro deve apparire un elemento rifrangente di colore rosso, sul lato sinistro deve apparire un elemento rifrangente di colore bianco; entrambi gli elementi rifrangenti devono avere una superficie minima di 60 cm(Elevato al Quadrato).

8. Il materiale e le caratteristiche devono essere tali da non costituire pericolo in caso di collisione da parte dei veicoli.

9. Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da usare per la costruzione dei delineatori normali, le dimensioni e le forme degli stessi, nonché i requisiti fotometrici e colorimetrici degli elementi rifrangenti sono stabiliti con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

10. In presenza di barriere di sicurezza, muri, parapetti o altri impedimenti, i delineatori possono essere sostituiti da elementi rifrangenti, fissati ai manufatti, aventi le medesime dimensioni e caratteristiche, posti anche nell'onda del nastro della barriera o al di sopra di esso; è opportuno che l'altezza da terra degli elementi rifrangenti sia la stessa di quelli inseriti nei delineatori normali.

art. 174 Reg. C.d.S. — Delineatori speciali

1. I delineatori speciali sottoindicati sono utilizzati come dispositivi permanenti nei casi previsti dal presente articolo:

a) delineatori per galleria;

b) delineatori per strade di montagna;

c) delineatori per curve strette o tornanti;

d) delineatori per intersezioni a "T";

e) delineatori modulari di curva;

f) delineatori di accesso;

g) dispositivi luminosi di delineazione.

2. I delineatori speciali temporanei vengono usati nelle zone di cantiere o deviazioni conseguenti a lavori in corso ed hanno caratteristiche e modalità di applicazione stabilite all'articolo 33.

3. I delineatori speciali permanenti di cui al comma 1 hanno le seguenti tipologie e norme d'uso:

Fig. II 464 — DELINEATORI PER GALLERIE

Fig. II 464 — DELINEATORI PER GALLERIE

a) Delineatori per gallerie (fig. II.464). Sono obbligatori nelle gallerie non illuminate ed in quelle non rettilinee, e sono raccomandati in tutte le gallerie almeno per 100 m nel tratto iniziale. Sono costituiti da pannelli rifrangenti di dimensioni di 20 cm di base per 80 cm di altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico . Se la galleria è a doppio senso di marcia, i pannelli devono essere a doppia faccia , rossa in destra e bianca in sinistra . I pannelli devono essere opportunamente fissati in modo che non possa modificarsi nel tempo la loro posizione; in presenza di barriere di sicurezza non devono sporgere verso la carreggiata rispetto alle barriere stesse. La distanza fra i pannelli deve essere al massimo di 20 m. Tale distanza deve essere opportunamente ridotta fino ad un minimo di 8 m se la galleria è in curva ed in prossimità degli imbocchi, per i primi 10 elementi. I delineatori speciali per gallerie possono essere utilmente impiegati anche per evidenziare deviazioni o strettoie permanenti della carreggiata.

Fig. II 465 — DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA

Fig. II 465 — DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA

b) Delineatori per strade di montagna (fig. II.465). Devono essere usati nelle strade soggette ad alto innevamento, la loro ubicazione deve essere scelta in modo che, anche in presenza di forte innevamento, sia individuabile il tracciato stradale. Possono essere realizzati con materiali e sezioni diverse, purché in grado di resistere alle sollecitazioni proprie dell'ambiente di montagna e a quelle derivanti dalle operazioni di sgombero della neve. Il delineatore, la cui altezza deve essere scelta in modo che non venga coperto dal massimo manto nevoso prevedibile, deve presentare fasce alternate, di altezza ciascuna di 50 cm, di colore giallo e nero. Almeno una delle fasce alte deve essere realizzata con pellicola rifrangente di colore giallo.

Fig. II 466 — DELINEATORE DI CURVA STRETTA O DI TORNANTE

Fig. II 466 — DELINEATORE DI CURVA STRETTA O DI TORNANTE

c) Delineatore di curva stretta o di tornante (fig. II.466). Segnala l'andamento del percorso di una curva stretta permanente, ovvero un "tornante". Il segnale è costituito da un pannello rettangolare, posto orizzontalmente, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nella direzione di marcia del veicolo cui è diretto. Sulle strade extraurbane è obbligatorio in tutte le curve di raggio inferiore a 30 m e di sviluppo tale da determinare mancanza di visibilità. Tale pannello va installato sul lato esterno della curva in posizione mediana e ortogonalmente alla visuale dei conducenti cui è rivolto. Nelle strade a doppio senso di marcia i segnali in questione devono essere posti in opera orientati per ogni direzione di marcia, in modo da essere visibili soltanto dalla parte del conducente cui si riferiscono. Le dimensioni sono: 1) normale: 60 x 240 cm; 2) grande: 90 x 360 cm. L'altezza di posa viene fissata caso per caso, a seconda della configurazione dei luoghi e delle altimetrie, in modo tale che il pannello ricada il più possibile entro il cono visivo dei conducenti.

Fig. II 467 — DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T"

Fig. II 467 — DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T"

d) Delineatore per intersezioni a "T" (fig. II.467). Deve essere posto di fronte al ramo della intersezione che non prosegue, al di sotto del gruppo o dei gruppi segnaletici di direzione, ove esistenti, e parallelamente alla strada che continua. È costituito da un pannello rettangolare posto con il lato maggiore orizzontale, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nelle due direzioni esterne. È obbligatorio, essendo l'unico dispositivo di segnalamento di tale punto anomalo. Le dimensioni sono: 1) normale: 60 x 240 cm; 2) grande: 90 x 360 cm. Il segnale è posto in opera a cura e spese dell'ente proprietario della strada che non prosegue.

Fig. II 468 — DELINEATORI MODULARI DI CURVA

Fig. II 468 — DELINEATORI MODULARI DI CURVA

e) Delineatori modulari di curva (fig. II.468). Sono da considerare una sezione modulare del delineatore di curva stretta. Sono impiegati in serie di più elementi per evidenziare il lato esterno delle curve stradali di raggio superiore a 30 m e curve autostradali, quando sia necessario migliorare la visibilità dell'andamento della strada a distanza. Sono costituiti da un pannello quadrato delle dimensioni di 60 x 60 cm sulla viabilità ordinaria e 90 x 90 cm sulle autostrade e strade extraurbane principali, con un disegno a punta di freccia bianca su fondo nero. Lo spaziamento longitudinale fra gli elementi è di massima quello previsto dalla tabella seguente; esso deve essere tale che, in ogni caso, almeno tre delineatori devono essere sempre nel cono visivo del conducente. Raggio della curva Spaziamento longitudinale (metri) (metri) __ __ da 30 a 50. . . . . . . . . . 8 da 50 a 100 . . . . . . . . . 12 da 100 a 200. . . . . . . . . 20 da 200 a 400. . . . . . . . . 30 oltre 400 (se necessario) . . da 30 a 50

f) Delineatori di accesso (fig. II.469). Per particolari esigenze della circolazione possono essere adottati paletti aventi le superfici laterali a strisce alterne bianche e rosse di altezza di 20 cm. La sezione di questi paletti può essere circolare, quadrata, rettangolare o triangolare. Tale tipo di delineatore sarà adottato per delimitare i due lati degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che, per la loro ubicazione particolare, risultino difficilmente individuabili. I paletti devono avere altezza minima di 1 m da terra, sezione atta a garantire una buona visibilità a distanza, ed essere completamente rifrangenti.

g) Dispositivi di delineazione luminosa. Curve, punti critici o altre anomalie stradali possono essere evidenziate con dispositivi di delineazione luminosi purché colori, forme e modalità d'uso assicurino l'uniformità di illuminazione e l'assenza di abbagliamento. Tali dispositivi sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che ne autorizza l'uso per le situazioni specifiche.

art. 178 Reg. C.d.S. — Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitatori di corsia

1. Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati generalmente in calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili mediante appositi incastri. Essi devono essere impiegati solo nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio ovvero piattaforme di carico.

2. Le corsie riservate, in cui è permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla.

3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito urbano, sono costituiti da manufatti in materiale plastico o gomma di colore giallo. Devono essere dotati di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo da impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico e devono essere posizionati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane.

4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm con una consistenza ed un profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessità. Possono essere dotati di inserti rifrangenti o di altri sistemi catadiottrici per renderli maggiormente visibili.

5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

Fig. II 469 — DELINEATORI DI ACCESSO

Fig. II 469 — DELINEATORI DI ACCESSO

Individuano i lati degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che, per la loro ubicazione risultano difficilmente individuabili.

art. 179 Reg. C.d.S. — Rallentatori di velocità

1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.

Fig. II 473 — RALLENTATORI OTTICI

Fig. II 473 — RALLENTATORI OTTICI

2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza (figura II.473).

3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensità.

Fig. II 474 — DOSSI ARTIFICIALI

Fig. II 474 — DOSSI ARTIFICIALI

4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.

5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:

a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;

b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;

c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm. I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.

7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità di pari entità. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n. . rallentatori".

8. I rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.

9. I dispositivi rallentatori di velocità prefabbricati devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ... . Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione.

art. 180 Reg. C.d.S. — Dissuasori di sosta

1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.

2. Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.

3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali l'ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.

4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorché integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro.

5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. Devono essere visibili e non devono, , per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.

6. I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

art. 184 Reg. C.d.S. — Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello

1. In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Le barriere e le semibarriere sono, altresì, sostituibili con una bandiera rossa rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di scarsa visibilità, manovrate dall'addetto alla custodia dei passaggi a livello. Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello.

2. Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Su ogni semibarriera devono essere collocate almeno due luci rosse delle quali una in corrispondenza della estremità libera. Luci rosse possono essere collocate anche sulle barriere.

3. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere devono essere collocati, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, senza onere per l'eventuale occupazione della sede stradale, i seguenti segnali:

a) CROCE DI S. ANDREA se la visibilità verso la ferrovia è sufficiente lungo tutto il percorso di approccio;

b) CROCE DI S. ANDREA e segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA posti sullo stesso sostegno, se la visibilità è sufficiente solo da breve distanza dal binario;

c) CROCE DI S. ANDREA e dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente nonché dispositivo di segnalazione acustica se la visibilità è insufficiente; il dispositivo luminoso è posto preferibilmente sullo stesso sostegno del segnale.

4. La croce di S.Andrea, va collocata sulla destra della strada, nella immediata prossimità del binario; è semplice se la ferrovia è a un binario, doppia se la ferrovia è a due o più binari. Anche nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), è opportuno integrare la croce di S. Andrea con i dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica di cui alla lettera c).

5. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere in cui la circolazione dei treni è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un agente o da apposito semaforo, la croce di S. Andrea è sostituita dal segnale di passaggio a livello senza barriere collocato alla medesima distanza con pannello integrativo recante la distanza in metri dal binario.

6. Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere, esclusi quelli provvisti di dispositivo di segnalazione luminosa di cui al comma 3, deve essere assicurata una sufficiente visibilità della strada ferrata tenendo conto in particolare della velocità del treno più veloce ivi in transito.

7. Per assicurare in ogni caso la visibilità i dispositivi di segnalazione luminosa di cui al comma 4 possono essere ripetuti sul lato sinistro o su apposita isola al centro della carreggiata ovvero possono essere collocati o ripetuti al di sopra della carreggiata, e, inoltre, possono essere resi visibili dalla parte posteriore.

8. La lanterna a luce rossa di cui al comma 1 è del tipo regolamentare per l'esercizio ferroviario.

art. 185 Reg. C.d.S. — Caratteristiche delle strisce bianche e rosse delle barriere

1. La superficie delle barriere o semibarriere dei passaggi a livello rivolta verso la strada deve essere a strisce alternate bianche e rosse, deve essere non inferiore a 0,20 m(Elevato al Quadrato) per ogni metro lineare di barriera o semibarriera; valutata sul piano verticale parallelo alla barriera o semibarriera medesima, almeno per la metà della larghezza della carreggiata sbarrata dalle barriere o semibarriere.

2. Qualora le barriere siano provviste di più luci rosse, tale superficie potrà essere ridotta alla metà. Analoga riduzione potrà essere apportata se trattasi di passaggi a livello situati su strade o mulattiere non atte, di regola, al transito di autoveicoli.

3. Detta superficie deve avere il margine superiore orizzontale ad una altezza, rispetto al punto più alto della carreggiata, non inferiore a 0,90 m e non superiore a 1,30 m.

4. Le strisce bianche e rosse devono essere inclinate, rispetto all'orizzontale, di 45 e devono avere ciascuna una larghezza compresa tra 15 e 20 cm.

5. Le strisce bianche e rosse devono essere rifrangenti e realizzate con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

art. 186 Reg. C.d.S. — Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere

Fig. II 477 — DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA PER PASSAGGI A LIVELLO

Fig. II 477 — DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA PER PASSAGGI A LIVELLO

1. Nei passaggi a livello muniti di barriere i dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa, ove previsti, sono installati normalmente sul margine destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da essere visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi di segnalazione ottica deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m; le caratteristiche geometriche dei dispositivi sono indicati nella figura II.477.

2. Il dispositivo a luce rossa deve avere intensità tale da risultare visibile, di giorno e in assenza di nebbia almeno a 100 m. Qualora la luce rossa sia resa visibile posteriormente, il dispositivo di segnalazione acustica può emettere un segnale di livello sonoro inferiore a quello indicato nel comma 3.

3. Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre il suono di una campana o suoneria di livello sonoro tale da essere udibile a distanza non inferiore a 100 m in assenza di ostacoli e con vento e rumori trascurabili.

4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica deve iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e terminare non prima della fine dell'abbassamento delle stesse.

art. 187 Reg. C.d.S. — Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere

Fig. II 478 — DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA PER PASSAGGI A LIVELLO

Fig. II 478 — DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA PER PASSAGGI A LIVELLO

1. Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione luminosa devono avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere non inferiore a 2 m e non superiore a 2,50 m. L'intermittenza delle luci è di 60 % 10 accensioni al minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce rossa devono essere tali che l'intensità della luce emessa li renda visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m entro un cono di 30 gradi di apertura.

2. La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche prescritte per quelle dei passaggi a livello con barriere che sbarrano l'intera carreggiata, salvo il livello sonoro che può essere inferiore.

3. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente ripetuti sul margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate vicinanze del passaggio a livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono avere caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro.

4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno più veloce e l'abbassamento delle barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'inizio del funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.

5. La chiusura delle barriere nonché il funzionamento delle segnalazioni luminose ed acustiche devono proseguire fino al termine del passaggio del treno.

art. 188 Reg. C.d.S. — Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei passaggi a livello senza barriere

1. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono avere la forma e le dimensioni di cui rispettivamente alle figure II.10/a, II.10/b, II.10/c e II.10/d.

2. Le caratteristiche e le modalità d'installazione dei segnali di cui al comma 1 devono essere, peraltro, conformi a quelle stabilite nel presente regolamento per i segnali verticali. In particolare, essi devono essere installati, uno per ciascun lato del passaggio a livello e a distanza non superiore a 10 m dalla rotaia più vicina.

3. I dispositivi di segnalazione luminosa e acustica dei passaggi a livello senza barriere devono avere caratteristiche uguali a quelle prescritte nell'articolo 187, inoltre, i due segnali luminosi devono essere installati preferibilmente sul medesimo stante della croce di S. Andrea, immediatamente al di sotto delle ali della croce medesima.

art. 189 Reg. C.d.S. — Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello

1. I cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, nei casi di avaria dei meccanismi di chiusura, devono avere altezza compresa tra 1 m e 1,40 m, lunghezza di almeno 1,50 m e recare superiormente un pannello dell'altezza di 0,25 m della lunghezza del cavalletto con la superficie, dal lato strada, a strisce bianche e rosse inclinate a 45 , ciascuna di larghezza compresa tra 0,15 m e 0,20 m.

2. Può essere impiegato un solo cavalletto per ogni lato del passaggio a livello qualora il cavalletto rechi superiormente un disco del diametro di 25 cm di colore rosso con bordo bianco; in mancanza di tale disco, devono essere impiegati più cavalletti in numero adeguato alla larghezza della carreggiata stradale.

3. Le strisce bianche e rosse e il disco rosso con bordo bianco devono essere rifrangenti e realizzati con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

art. 190 Reg. C.d.S. — Visibilità ai passaggi a livello senza barriere non forniti di segnalazione luminosa

1. La visibilità della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere non provvisti di segnalazione luminosa è da considerarsi sufficiente allorché l'utente della strada abbia una visuale libera sulla ferrovia tale che gli consenta, in relazione alla velocità massima dei treni sulla linea, di effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia in vista.

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