Art. 140 — Principio informatore della circolazione

TITOLO V — NORME DI COMPORTAMENTO

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993. Fonte: Normattiva.

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

Argomenti d'esame che applicano questo articolo

« Art. 139 · Art. 141 »

Torna all'indice del Codice della Strada