Art. 166 — Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

TITOLO V — NORME DI COMPORTAMENTO

Testo in vigore dal 13 gennaio 2019. Fonte: Normattiva.

1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.

2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) 145

« Art. 165 · Art. 167 »

Torna all'indice del Codice della Strada