Art. 181 — Esposizione dei contrassegni per la circolazione

TITOLO V — NORME DI COMPORTAMENTO

Testo in vigore dal 13 gennaio 2019. Fonte: Normattiva.

1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.

2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (117) (124) 145

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