Art. 19 — Distanze di sicurezza dalle strade

TITOLO II — DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE Capo I COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Testo in vigore dal 15 gennaio 2021. Fonte: Normattiva.

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) 163

3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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