Art. 199 — Non trasmissibilità dell'obbligazione

TITOLO VI — DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI Capo I DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI Sezione I Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993. Fonte: Normattiva.

1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

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