Art. 31 — Manutenzione delle ripe

TITOLO II — DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE Capo I COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Testo in vigore dal 15 gennaio 2021. Fonte: Normattiva.

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159 a € 641. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (124) (133) (145) 163

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

« Art. 30 · Art. 32 »

Torna all'indice del Codice della Strada