TITOLO III — DEI VEICOLI Capo I DEI VEICOLI IN GENERALE
Testo in vigore dal 30 giugno 1993. Fonte: Normattiva.
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in: a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte. 4