Art. 65 — Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Capo II — DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI

Testo in vigore dal 13 gennaio 2019. Fonte: Normattiva.

1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.

2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.

3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) 145 (4)

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