Art. 95 — Duplicato della carta di circolazione

Sezione III — Documenti di circolazione e immatricolazione

Testo in vigore dal 13 gennaio 2019. Fonte: Normattiva.

1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98. (138a)(148)

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. (99)

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.

5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.

6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98. (138a)(148)

7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) 145 (4)

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